[1]Controversie

[2]Due o piu' Stati parti che hanno una controversia relativa all'ammissione tecnica di veicoli e di altri materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati in traffico internazionale possono deferirla alla Commissione di esperti tecnici, se non sono riusciti a risolverla mediante una negoziazione diretta. Tali controversie possono altresi' essere sottoposte, in conformita' alla procedura di cui al Titolo V della Convenzione, al tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-l-ammissione-tecnica-di-material-art20 · fonte su Normattiva