Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 7 (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato)
[1]Prescrizioni applicabili ai veicoli
[2]§ 1 Per essere e restare ammesso alla circolazione in traffico internazionale, un veicolo ferroviario deve rispettare:
- a)le PTU; e
- b)le prescrizioni contenute nel RID, se applicabili. § 2 In assenza di PTU applicabili al sottosistema, l'ammissione tecnica e' fondata sui requisiti tecnici nazionali applicabili che sono in vigore, secondo l'articolo 12 delle Regole uniformi APTU, nello Stato parte in cui e' stata presentata la domanda di ammissione tecnica. § 3 Se le PTU non si riferiscono a tutti i requisiti essenziali o se sussistono casi specifici o punti aperti, l'ammissione tecnica e' basata:
- a)sulle disposizioni contenute nelle PTU;
- b)sulle disposizioni contenute nel RID, se applicabili; e
- c)sui requisiti tecnici nazionali applicabili che sono in vigore in forza dell'articolo 12 delle Regole uniformi APTU.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
