Art. 7a (Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche)
[1]Valutazione delle conseguenze
[2]§ 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni dopo aver preso in considerazione le motivazioni e gli elementi giustificativi presentati dal richiedente. § 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli Stati parti, dei gestori e degli altri attori interessati. Se la domanda ha un impatto su PTU diverse da quella a cui si riferisce direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. § 3 Tutti gli organismi interessati partecipano alla valutazione fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che questi non siano protetti dai diritti di proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
