Art. 6 (Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche)
[1]Adozione di PTU
[2]§ 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 puo' essere presentata da:
- a)ogni Stato parte;
- b)ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF;
- c)ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
