[1]Adozione di PTU

[2]§ 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 puo' essere presentata da:

  • a)ogni Stato parte;
  • b)ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF;
  • c)ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-norme-tecniche-e-prescrizioni-te-art6 · fonte su Normattiva