E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione ovvero in qualita' di musicista o di sportivo, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono esercitate. 2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di uno Stato contraente non sono imponibili nell'altro altro Stato contraente nel quale tali attivita' sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro di un soggiorno finanziato essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni. 3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' siano corrisposti non a questo sportivo o artista direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art17 · fonte su Normattiva