Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art18 · fonte su Normattiva