DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete cosi' come le informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  • b)di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
  • c)di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art27 · fonte su Normattiva