IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a............. non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art30 · fonte su Normattiva