Art. 3 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
