fiscali e doganali (1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT, i suoi beni e le sue entrate saranno esenti da tasse dirette.

  • 2)Qualora degli acquisti o dei servizi di notevole importo, necessari alle attivita' ufficiale di EUMETSAT siano effettuati o utilizzati da quest'ultima ed il loro costo includa tasse o diritti, lo Stato membro che ha percepito dette tasse o diritti, adotta le adeguate disposizioni ai fini dell'esonero da dette tasse o diritti o del loro rimborso, sempre che queste ultime possano essere identificate.
  • 3)Le merci importate e esportate da EUMETSAT, necessarie alle attivita' ufficiali, sono esonerate da ogni tassa e diritto d'importazione o di esportazione e non sono soggette ne' a' restrizioni all'importazione o all'esportazione, ne' a divieto di importazione o di esportazione.
  • 4)Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle imposte, diritti e tasse che costituiscono unicamente il corrispettivo di servizi resi.
  • 5)I beni acquisiti o importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, affittati, prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni fissate dagli Stati Membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art5 · fonte su Normattiva