' dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi
- 1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT beneficiera' della immunita' dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi, ad eccezione dei casi seguenti:
- a)in quanto, per decisione del Consiglio, essa abbia espressamente rinunciato a detta immunita' in un caso particolare; il Consiglio e' tenuto a rinunciare a detta immunita' in tutti i casi in cui il beneficio di detta immunita' intralcierebbe il corso della giustizia, ed in cui vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT;
- b)nel caso di un'azione civile intentata da una terza parte per danni, a seguito di un incidente causato da un veicolo o altri mezzi di trasporto appartenenti all'EUMETSAT o azionati per suo conto, o nel caso di una infrazione al traffico stradale implicante detti mezzi di trasporto:
- c)Nel caso dell'esecuzione di un lodo arbitrale, eseguito ai sensi degli artt. 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'Articolo 14 della Convezione;
- d)in caso di pignoramento, a seguito di una decisione da parte delle Autorita' amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, compresi i diritti pensionistici, dovuti da EUMETSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;
- e)Nel caso di una domanda riconvenzionale, direttamente connessa con le procedure giudiziarie intentate da EUMETSAT;
- f)nei confronti di ogni attivita' commerciale che puo' essere intrapresa da EUMETSAT. (2) I beni di EUMETSAT, ovunque essi siano situati, saranno immuni da:
- a)ogni forma di sequestro, di confisca o di esproprio;
- b)ogni forma di sequestro e di coercizione amministrativa e giudiziaria temporanea, tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
