Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
- a)che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attivita' sessuale illegale;
- b)che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c)che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Testo vigente dal 11 giugno 1991
