1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repntaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

  • a)stabiliscono un'eta' minima oppure eta' minime di ammissione all'impiego;
  • b)prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
  • c)prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art32 · fonte su Normattiva