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Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

Testo in vigore dal 10 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-01-06;1769~art2 · fonte del testo