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Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalita' di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sara' conclusa nel piu' breve termine.
Testo in vigore dal 10 agosto 1928 al 9 maggio 2025
