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Il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma: "Il 50 per cento dell'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale delle aziende di cui al precedente comma, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e verra' rimborsato a ciascuna regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente della giunta regionale."; l'articolo 2 e' sostituito con il seguente: "La spesa di cui al precedente articolo sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire 18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Testo in vigore dal 17 maggio 1980 al 22 dicembre 2008
