• 1)Il Direttore generale e' Depositario del presente Protocollo.
  • 2)In particolare il Depositario informa al piu' presto tutte le Parti alla Convenzione:
  • a)di ogni firma del presente Protocollo;
  • b)del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • d)della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
  • e)di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.
  • 3)Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell'originale al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art25 · fonte su Normattiva