1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica austriaca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;177~protocollo-art4 · fonte su Normattiva