1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui almeno tre Parti all'Accordo generale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7, se in tale data il Protocollo n. 11 della Convenzione e' entrato in vigore oppure alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario. 2. Per ogni Stato parte all'Accordo generale che firmera' in seguito il Protocollo senza riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione o che lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', il Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art8 · fonte su Normattiva