Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 14 dicembre 2017
