1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni. 2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non puo' piu' far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art10 · fonte su Normattiva