1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni. 2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non puo' piu' far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
