[1]Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso "la Convenzione") hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Signor Enrico MARTINO, Ambasciatore d'Italia a Berna

[4]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il Signor Cristoforo MOTTA, Delegato per gli Accordi Internazionali in materia di Sicurezza Sociale i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]1. - I cittadini italiani hanno la facolta', in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al piu' tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si e' verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi puo' chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita', con esclusione della rendita complementare per la moglie. 2. - I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, cosi' come i loro superstiti, non possono piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni; tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. 3. - Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorita' italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art1 · fonte su Normattiva