Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~art3 · fonte su Normattiva