La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1975, e' stabilita in lire 277.1 miliardi, di cui lire 157.1 miliardi iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art50 · fonte su Normattiva