[1]Articolo X FINANZIAMENTO DEI CREDITI DEI MEMBRI

[2]Sezione 1. - Domanda di finanziamento

[3]Un membro che ha fornito un finanziamento diretto al Fondo puo' far presente di soddisfare le condizioni per l'ottenimento di un prestito previste all'articolo V, oppure che conta di soddisfarle entro sei mesi. Detto membro, in base al presente articolo, puo' chiedere al Fondo un prestito eguale alla totalita' o a una parte del credito derivantegli dal predetto finanziamento diretto.

[4]Sezione 2. - Finanziamento volontario

[5]Prima di presentare tale domanda di prestito, un membro si adopera per ottenere, tramite il Fondo, che uno o piu' membri accettino di rilevare il suo credito verso il Fondo, derivante dal finanziamento diretto da esso fornito, oppure per ottenere un finanziamento da parte della Banca dei regolamenti internazionali.

[6]Sezione 3. - Decisione concernente il finanziamento

  • a)Il Comitato di direzione si pronuncia rapidamente in merito alla richiesta del membro; se questa e' accettata, nella decisione vengono incluse le disposizioni concernenti il finanziamento dell'importo richiesto in base agli articoli VII, VIII e IX. Il tasso d'interesse dei prestiti concessi ai sensi del presente articolo viene fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo V, sezione 3 f),
  • b)Se, ai fini della presente sezione, viene deciso di procedere a richiami di quote per ottenere un finanziamento diretto o garanzie individuali a norma dell'articolo VIII, tali richiami, fatto salvo quanto e' disposto dall'articolo VI, sezione 2, sono notificati a tutti i membri, escluso quello che ha presentato la domanda, proporzionalmente all'importo non richiamato delle loro quote; tuttavia, per ottenere le risorse necessarie al finanziamento, vengono anche notificati richiami ai membri che sono stati esclusi dal richiamo precedente ai sensi dell'articolo VI, sezione 2, ivi compresi, se necessario, i mutuatari stessi in vista del rimborso dei prestiti contratti.
  • c)Le decisioni di cui alla presente sezione vengono adottate a maggioranza dei due terzi, esclusi i voti del membro che chiede il prestito.

[7]Sezione 4. - Capacita' di contrarre prestiti

[8]Un prestito concesso a un membro a norma del presente articolo non incide sulla sua capacita' di contrarne un altro ai sensi dell'articolo V.

[9]Sezione 5. - Calendario dei rimborsi

[10]Per i rimborsi di capitale e per i versamenti di interessi relativi alle risorse fornite conformemente alla sezione 3 del presente articolo, viene osservato lo stesso calendario previsto per il credito iniziale.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artx · fonte su Normattiva