[1]Articolo VI DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI

[2]Sezione 1. - Procedure di decisione

  • a)La richiesta di prestito presentata al Fondo da un membro e' esaminata dal Comitato di direzione in base a una proposta del Consiglio consultivo.
  • b)La concessione di un prestito richiede un'unica decisione del Comitato di direzione sull'insieme dei seguenti punti:
  • i)il possesso da parte dell'eventuale mutuatario di tutti i requisiti richiesti;
  • ii)le condizioni del prestito indicate all'articolo V, sezione 3 c) e d);
  • iii)l'importo e la durata del prestito;
  • iv)il metodo o i metodi di finanziamento del prestito;
  • v)gli elementi in base ai quali sono determinati i tassi di interesse pagabili ai membri sui fondi da fornire mediante finanziamento diretto e applicabili ai fondi dati in prestito al mutuatario.
  • c)Se, con la concessione del prestito, il saldo in essere dei prestiti concessi dal Fondo al mutuatario:
  • i)non supera la quota del mutuatario, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza dei due terzi;
  • ii)supera la quota del mutuatario, ma, non eccede il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza del 90 per cento;
  • iii)supera il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimita'.
  • d)Le maggioranze di cui al paragrafo c), i), ii) e iii) devono essere calcolate tenendo conto:
  • i)di tutti i membri, escluso l'eventuale mutuatario;
  • ii)dei membri chiamati a fornire il finanziamento, nel caso di finanziamento diretto o di concessione di garanzie individuali ai sensi dell'articolo VIII.

[3]Sezione 2. - Esclusione dai richiami di quota per motivi di bilancia dei pagamenti

[4]Prima della decisione prevista alla sezione 1 del presente articolo:

  • a)un membro puo' far presente al Comitato di direzione che non dovrebbe essergli rivolto un richiamo di quota ai sensi dell'articolo VIII, data la situazione in atto o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti;
  • b)il Comitato di direzione decide, a maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi quelli del membro che ha fatto tale domanda e del mutuatario, se il membro in questione debba essere escluso dal richiamo di quota.

[5]Sezione 3. - Accordo di prestito

  • a)Il Comitato di direzione stabilisce il testo definitivo dell'accordo di prestito, specificando le modalita' precise di finanziamento e la data o le date alle quali debbono essere effettuati tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo. Cio' richiede il consenso dei membri che riuniscono in totale lo stesso potere di voto di quello previsto ai sensi dei paragrafi c) e d) della sezione 1 del presente articolo.
  • b)Se tutti i negoziati relativi all'assunzione di prestiti sul mercato da parte del Fondo non sono ultimati alla data o alle date suddette, tali negoziati possono protrarsi fino a raggiungere condizioni soddisfacenti.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artvi · fonte su Normattiva