Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti a quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro famiglia che effettuino attivita' legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
