Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti a quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro famiglia che effettuino attivita' legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art11 · fonte su Normattiva