1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, non vi e' nulla in questo accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o a una delle loro persone giuridiche o fisiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi e dei suoi regolamenti sia piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art10 · fonte su Normattiva