[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avra' una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra Parte Contraente l'intenzione di porre fine all'Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell'altra Parte Contraente. Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrera' in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformita' con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo. In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tallinn, l'8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.
[2]Per il Governo della Repubblica Italiana
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Per il Governo della Repubblica di Estonia
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
