[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata e rimarra' in vigore finche' una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 5 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art14 · fonte su Normattiva