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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico:

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1930 - Anno IX

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Rocco - Giuliano -

[12]Di Crollalanza - Acerbo - Bottai.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1930-12-15;1798~art1 · fonte del testo