del personale 1. Il trasferimento del personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro all'UNESCO si svolgera' in base all'accordo fra le due organizzazioni, tenendo conto del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta e, per tutte le questioni non espressamente convenute dall'UNESCO e dall'Agenzia, delle pertinenti disposizioni dell'Accordo fra le Organizzazioni Relativo al Trasferimento, Distacco o Comando del Personale fra le Organizzazioni che Applicano il Sistema Comune delle Nazioni Unite per i Salari e le Indennita', con l'intesa che il trasferimento stesso non si ripercuotera' negativamente sulle condizioni di impiego di detto personale di stanza presso il Centro, ivi compresi la durata del contratto e gli elementi aggiuntivi della retribuzione, fatta salva la disponibilita' dei fondi per la gestione del Centro. 2. Il personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro, trasferito in base al paragrafo 1 del presente Articolo, diventera' personale dell'UNESCO. 3. Le disposizioni relative allo status contrattuale delle altre persone, oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, di stanza presso il Centro, quali i consulenti, gli scienziati ospiti, i partecipanti ai corsi ed i borsisti, saranno concordate dalle due organizzazioni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art11 · fonte su Normattiva