TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA IN MERITO ALL'UFFICIO REGIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA PER L'EUROPA DI VENEZIA Il Governo Italiano e l'UNESCO, considerando che l'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) e' stato trasferito a Venezia ed ubicato nei locali messi a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); considerando che le condizioni e le modalita' di cooperazione fra l'UNESCO ed il CNR relative al ROSTE sono state definite in un Accordo concluso il 6 dicembre 1988; tenendo Presente che nella Risoluzione 2.2 26 C/ la Conferenza Generale ha chiesto al Direttore Generale di adottare iniziative per potenziare il ruolo dell'UNESCO nel settore della cooperazione scientifica nella regione Europa avvalendosi, se del caso, dell'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) quale meccanismo di collegamento del Settore Scienze Naturali per l'attuazione delle relative parti del programma e del bilancio approvati, la promozione dei piu' importanti progetti scientifici dell'UNESCO in Europa e la mobilitazione di fondi di bilancio extra; desiderando concludere un accordo con l'obiettivo di organizzare il lavoro del ROSTE, cosi' che questo possa conseguire i suoi obiettivi nel quadro della politica dell'UNESCO in materia di cooperazione regionale nel settore della scienza e della tecnologia, con particolare riferimento alla nuova situazione in Europa e considerando anche la politica di decentralizzazione dell'UNESCO; cosi' come e stata adottata dalla Conferenza Generale e dal Comitato Esecutivo; hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Status giuridico 1. L'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) viene istituito nel quadro giuridico dell'UNESCO. 2. Il Governo italiano si impegna a mettere a disposizione del ROSTE a Venezia, senza oneri, i locali necessari perche' esso possa svolgere le proprie attivita', come specificato nel Presente Accordo. L'ubicazione esatta e le condizioni di impiego di tali locali verranno decisi con uno scambio di lettere fra l'UNESCO ed il Governo italiano; tale scambio di lettere sara' allegato al presente Accordo. 3. Il Governo italiano applichera' a tutte le questione relative al ROSTE ed al suo personale le disposizioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate, di cui l'Italia e' parte dal 30 agosto 1985, per far si' che il ROSTE ed il suo personale usufruiscano delle condizioni necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art1 · fonte su Normattiva