[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Uganda, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uganda ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Uganda: Se un residente dell'Uganda ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uganda ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile, al reddito imponibile in Italia.

Testo vigente dal 24 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18~art24 · fonte su Normattiva