[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificare nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Danimarca.

[3](a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (c), se un residenze della Danimarca ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Itala; (b) Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa detrazione, che e' attribuibile al reddito imponibile in Italia. (c) Se un residente della Danimarca ritrae redditi che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, la Danimarca puo' includere nella base imponibile detti redditi, ma deve ammettere in detrazione dall'imposta sul reddito la quota di detta imposta attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170~art24 · fonte su Normattiva