[1]Entrata in vigore e estinzione
[2]1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo. 2. L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validita' o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale. 3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore. 4. In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. 5. Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
