Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 15 dicembre 2017
