[1]Articolo III
[2]1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Particontraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte speificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" rotte specificate". I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV. 2. Subordintamente all'osservanza delle disposizioni del presente Acordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente ha i diritti:
- a)di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente;
- b)di Lire scali nel territorio dell'altra parte contraente per scopi non di braftico; e
- c)nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o alla uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o alla operazione di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designate dall'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
