(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti enumerati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo. I detti servizi e rotte saranno d'ora innanzi denominati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate". (2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ogni Parte contraente godra' dei seguenti diritti:

  • a)di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte contraente;
  • c)per l'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio della altra Parte contraente, nei punti specificati di tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di prendere a bordo o di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta. (3) Nulla nelle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo sara' interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di prendere a bordo o di sbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente i passeggeri, merci o posta in provenienza da o a destinazione di un altro punto del territorio di tale Parte contraente. (4) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso o all'uscita del proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio dei detti aeromobili durante la loro presenza entro i limiti del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente. (5) Le due Parti contraenti concordano sull'applicazione del principio dell'uguaglianza e della reciprocita' in tutti i campi relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente accordo. Sara' assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, esse dovranno godere di uguali diritti e possibilita' e rispettare il principio di una uguale ripartizione della capacita' disponibile per l'esercizio dei servizi convenuti. Esse dovranno tenere in considerazione sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i rispettivi servizi.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~art2 · fonte su Normattiva