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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della «Giornata della Croce Rossa». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - Ciano - Bottai.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1932 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-12-21;1813~art1 · fonte del testo