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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni, con la, seguente modificazione:

[9]L'art. 1 e' sostituito dal seguente:

[10]« E' devoluta alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale istituito con R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, la cognizione di tutte le controversie relative a requisizioni eseguite nel Regno, durante lo stato di guerra e a causa della guerra, per quanto riguarda sia la legittimita' del provvedimento, sia la determinazione del prezzo e delle indennita'.

[11]« Per il procedimento si osservano le forme e i termini prescritti dai Regi decreti 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

[12]« Sono eccettuate le controversie in materia di requisizione del naviglio mercantile, regolate dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154 ».

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - CIANO - GRANDI -DI REVEL - BOTTAI - GORIA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

[17]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo in vigore dal 26 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1819~art1 · fonte del testo