[1]Allegato

[2]ACCORDO MARITTIMO

[3]TRA

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[5]ED

[6]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

[7]Il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica Araba d'Egitto,

[8]QUI DI SEGUITO denominati le «Parti Contraenti», DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo del trasporto marittimo tra i due Paesi e con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del trasporto marittimo internazionale, sulla base del principio della liberta' della navigazione mercantile e dell'uguaglianza e dei reciproci vantaggi; TENENDO in mente i principi stabiliti dal Diritto internazionale e, in particolare, dalle Convenzioni marittime internazionali delle quali entrambi i Paesi sono parte; HANNO convenuto quanto segue:

[10]Campo di applicazione

[11]1. Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana ed al territorio della Repubblica Araba d'Egitto. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto marittimo internazionale tra le Parti Contraenti. 3. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attivita' di trasporto legalmente riservate a ciascuna Parte Contraente, ed in particolare ai servizi portuali (quali il rimorchio, il salvataggio ed il pilotaggio), alla navigazione costiera ed al cabotaggio, alla pesca marittima, alla navigazione in acque interne ed alla navigazione nel Canale di Suez.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art1 · fonte su Normattiva