[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente Accordo: I. L'espressione "nave di una Parte Contraente" indica ogni nave immatricolata nel Registro o Registri navali di quella Parte Contraente e battente la sua bandiera, di proprieta' o utilizzata da persone fisiche o giuridiche che abbiano la nazionalita' di quella Parte Contraente. 2. L'espressione "nave utilizzata dalle Societa' nazionali di Navigazione di una Parte Contraente" indica ogni nave di una Parte Contraente, nonche' ogni nave noleggiata dalle sue Societa' nazionali di Navigazione, con l'eccezione delle navi che fanno parte delle seguenti categorie indicate da a) a j). 3. Le espressioni "nave di una Parte Contraente" e "nave utilizzata dalle Societa' nazionali di Navigazione di una Parte Contraente", in particolare, non includono:

  • a)le navi da guerra;
  • b)ogni altra nave utilizzata dalle Forze Armate ed ogni altra nave dove si trova personale militare in servizio;
  • c)le navi governative adibite a scopi non commerciali;
  • d)le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
  • e)le navi ospedale;
  • f)le navi da pesca;
  • g)le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi nei porti, nelle rade e sulle spiaggie, compreso il rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento marino;
  • h)le navi scuola o di addestramento;
  • i)le unita' da diporto; e:
  • j)le navi adibite al trasporto di rifiuti tossici. 4. L'espressione "Societa' nazionale di Navigazione" indica ogni Societa' di Navigazione mercantile dichiarata tale dall'Autorita' marittima nazionale competente, in conformita' alla propria legislazione nazionale. 5. L'espressione "Autorita' marittima nazionale competente" indica:
  • a)per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • b)per la Repubblica Araba d'Egitto, l'Autorita' Nazionale Competente; il Settore del Trasporto Marittimo e l'Autorita' Marittima; l'Autorita' Egiziana per la Sicurezza Marittima. 6. L'espressione "membro di equipaggio" indica il Comandante ed ogni altra persona che sia impiegata a bordo della nave, il cui nome figuri nel ruolo di equipaggio e che eserciti funzioni relative alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art2 · fonte su Normattiva