[1]in vigore, durata e scadenza 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Le previsioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, saranno effettive entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito della sua ratifica. 2. Alla data in cui il presente Accordo entra in vigore, il precedente Accordo firmato il 7 aprile 1976 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla Navigazione ed il Trasporto marittimo terminera' e cessera' di essere in vigore. 3. Il presente Accordo rimarra' in vigore per tre anni e sara' rinnovato tacitamente per ulteriori identici periodi. 4. Il presente Accordo potra' essere denunciato, da ciascuna Parte Contraente, per le vie diplomatiche. In tal caso, l'Accordo terminera' sei mesi dopo la ricezione della notifica data dall'altra Parte Contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 3 dicembre 2008, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese prevarra'.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO ALTERO MATTEOLI MOHAMED LOTFY MANSOUR

[3]MINISTRO DELLE MINISTRO DEI TRASPORTI INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art15 · fonte su Normattiva