1. Il presente Accordo potra' essere modificato o revisionato su richiesta di ciascuna Parte Contraente, notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per le vie diplomatiche. 2. Tali modifiche o revisioni saranno approvate dalle Autorita' marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente e formalizzate mediante uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici. 3. Tali emendamenti entreranno in vigore il giorno in cui ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle proprie procedure interne. La data in cui l'ultima notifica viene ricevuta e' la data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art14 · fonte su Normattiva