In materia di esenzioni fiscali si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede firmato a Roma il 10 luglio 1975. A maggior chiarimento si precisa che l'esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo sugli atti e sui contratti, le accise e relative addizionali sull'energia elettrica, l'accisa sui combustibili e sul gas naturale consumati dall'Istituto per i soli usi istituzionali.

Testo vigente dal 13 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;182~protocollo-aggiuntivo-art5 · fonte su Normattiva