1. Il Governo della Repubblica Italiana provvede alla sistemazione degli immobili di cui al precedente articolo 2 ed alle forniture di attrezzature e mobilio, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede firmato il 10 luglio 1975 (lettera B: Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto - lettera D: Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici). 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al precedente comma e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto e' disposto dall'Accordo di Sede all'articolo 1, comma 2.

Testo vigente dal 13 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;182~protocollo-aggiuntivo-art4 · fonte su Normattiva