[1]INDIPENDENTI
[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
- a)se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
- b)se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 3 dicembre 2024
