[1]INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

  • a)se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
  • b)se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attivita' svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art15 · fonte su Normattiva