e verifica

  • 1)Lo Stato Trasferente garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge dello Stato Trasferente.
  • 2)Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art7 · fonte su Normattiva